IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo per gli scopi di cui alla legge regionale 21 giugno 1983, n. 36 "Interventi della Regione Abruzzo per la tutela della maternita' alle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane e lavoratrici esercenti attivita' commerciali", corrisponde ai Comuni la somma di L. 1.400.000.000 per le pendenze relative a tutto il 31 dicembre 1987.