IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  Abruzzo  per gli scopi di cui alla legge regionale 21
giugno 1983, n. 36 "Interventi della Regione Abruzzo  per  la  tutela
della  maternita'  alle  lavoratrici  autonome: coltivatrici dirette,
lavoratrici artigiane e lavoratrici esercenti attivita' commerciali",
corrisponde ai Comuni la somma di L. 1.400.000.000  per  le  pendenze
relative a tutto il 31 dicembre 1987.